Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D. 18/03/2005 n. 24

f) l'utilizzo di gruppi elettrogeni e gruppi di produzione di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche e le minime emissioni in atmosfera;

g) la schermatura dell'impianto di betonaggio, al fine di contenere le emissioni diffuse di polveri; al fine di garantire la tutela di suolo e sottosuolo, il Proponente dovrà assu mere precisi impegni circa la verifica dell'assenza di contaminazioni nei ter reni occupati dai cantieri e, se necessario, procedere a lavori ultimati a tem pestiva bonifica, prima della sistemazione finale; il Proponente, con la collaborazione dei Consorzi interessati, dovrà provvedere alla stesura delle testimoniali sullo stato di consistenza dei manufatti stradali (ponti, sottopassi. ecc.), delle sponde e dei manufatti dei canali, interferiti ed interessati dal transito dei mezzi di cantiere, al fine di consentire il puntuale ripristino delle opere eventualmente danneggiate; In fase esecutiva si dovrà effettuare un approfondimento in merito alla gestione delle attività di cantiere con particolare attenzione al problema della movimentazione dei mezzi pesanti, per i quali dovrà essere escluso l'impiego di percorsi viabilistici che implichino un rilevante impatto sugli abitati. Nel caso in cui questo impatto risultasse inevitabile, dovranno essere adottate tutte le misure mitigative utili a limitarlo. Tenendo conto della conformazione finale di proprietà dei fondi, dovrà inoltre essere garantita l'accessibilità a tutti i fondi interclusi dalla realizzazione degli interventi.

1.3. Altre prescrizioni Si dovrà escludere la possibilità di utilizzo dell'area di stoccaggio temporaneo denominata "A"; si dovranno adeguare gli elaborati in conformità alle specifiche del Sistema Cartografico di Riferimento; la piattaforma stradale delle opere sovrapassanti la sede ferroviaria AC/AV dovrà essere corredata di barriere di sicurezza situate ai margini della banchina per il contenimento dei veicoli sviati. Lo sviluppo longitudinale delle barriere dovrà essere esteso al di là della sede ferroviaria per una lunghezza non inferiore a 20 m, per proteggere la sede stessa dalla caduta accidentale dei veicoli; i tipi di barriere dovranno rispettare le norme di cui al D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni. Esse dovranno essere del tipo bordo ponte di categoria H4; gli impalcati dovranno essere muniti di parapetti con rete di protezione per il contenimento di piccoli oggetti che dovessero fuoriuscire dagli automezzi o per la deterrenza di atti di vandalismo; tali parapetti dovranno essere di tipo cieco per l'altezza di 1.00 m, saranno sormontati dalla necessarie reti di protezione dell'altezza di 2.60 m (dal paino del calpestio) e risvoltati a 45° in sommità per un tratto pari a 80 cm; in caso di attraversamento del corpo ferroviario, le scarpate del rilevato stradale, in prossimità della sede ferroviaria, dovranno essere sagomate al fine di garantire la stabilità globale con coefficiente di sicurezza opportuno. La scarpata di rilevato dovrà avere pendenza 3/2 e, nel caso di rilevati alti (H>6.00 m), si dovranno realizzare banche di larghezza minima di 2.00 m ogni 6.00 m di altezza del rilevato; le banche saranno inclinate del 3% ed avranno altezza minima pari ad 1.00 m.

2. RACCOMANDAZIONI Si raccomanda di sviluppare con maggiore dettaglio in ogni singola area caratterizzata da elevata esposizione visuale lo studio e l'aspetto dell'opera per la corretta definizione di tutti i particolari estetici e decorativi; qualificare e quantizzare il grado di interferenza segnalato dalla SIA relativamente ai beni lambiti dall'opera o le cui aree di pertinenza risultano interferite, e prevedere gli eventuali provvedimenti da sottoporre agli organi competenti; assicurare che la realizzazione dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS); evidenziare gli interventi eventualmente necessari sul reticolo viario esistente direttamente connesso alla prevista infrastruttura; adottare per il sistema di illuminazione, nel proseguire gli obiettivi tecnici operativi e di sicurezza della circolazione, tecnologie di massima efficienza energetica e soluzioni di schermatura che eliminino quanto più possibile le dispersioni verso l'alto e verso le aree limitrofe e l'intorno territoriale. ALLEGATO 2 Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura, ANAS e concessionaria Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori. In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida: necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, del concessionario, il quale si fa ga- D. CIPE 18/03/2005 n. 24 - 1° progr. opere strategiche. Raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari. rante - verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia - del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipano all'esecuzione dell'opera: ciò nella convinzione che il concessionario, figura ispirata a criteri di forte managerialità, debba essere parte attiva anche del processo di verifica antimafia; necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia); necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre i subcontratti e i subaffidamenti a valle dell'aggiudicazione principale a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa; necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e concessionario - d'intesa tra loro - definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie o subappaltatrici, previste dall'art. 18 della legge n. 55/1990, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa; necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio; necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, "offerta di protezione", ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria; * necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

 

Pagina 5/5 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional